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L’Amministrazione comunale ricorda che il territorio della città di Mondovì rientra nella zona climatica E, dove l’accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile, fino a un massimo di 14 ore giornaliere.
Tuttavia, in base all’articolo 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013, è possibile accendere i riscaldamenti anche fuori da questo periodo, in caso di condizioni climatiche avverse, senza bisogno di alcuna autorizzazione comunale. In questi casi, l’accensione è ammessa:
per un massimo di 7 ore giornaliere, tra le 5.00 e le 23.00;
con una temperatura massima di 18°C (più 2°C di tolleranza) negli edifici industriali, artigianali e assimilabili;
con una temperatura massima di 20°C (più 2°C di tolleranza) in tutti gli altri edifici.
Restano esclusi dai limiti alcuni luoghi come ospedali, cliniche, case di cura, scuole materne e asili nido.
In sintesi: l’accensione anticipata dei riscaldamenti privati e industriali è libera, purché avvenga nel rispetto delle ore e delle temperature previste dalla normativa.
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